CLUB ITALIANO SPINONI
 
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
 
 
Approvato dall'Assemblea Straordinaria del C.I.SP. in data 30 maggio 1999
 

 

Norme relative all'elezione del Consiglio Direttivo

Articolo 1 Nelle elezioni per il rinnovo dei 10 Consiglieri, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 6 nomi di eleggendi Consiglieri.

Articolo 2 In caso di rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare non più della metà più uno dei Consiglieri da eleggere.

Articolo 3 Nelle elezioni per il rinnovo dei Sindaci, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Sindaci ed 1 eleggendo Sindaco supplente.

Articolo 4 Nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri (Commissione di Disciplina), ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Membri effettivi e 1 eleggendo Supplente.

Articolo 5 Sulle singole schede, il nome di ciascun eleggendo non potrà apparire più di una volta per ciascuna carica Sociale. L'eventuale ripetizione del medesimo nome non costituisce voto aggiuntivo.

Articolo 6 Qualora esistano due o più Soci con uguale cognome, il voto espresso a loro favore sarà nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l'iniziale del nome che consenta l'inequivocabile identificazione del votato.

Articolo 7 Fra i 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea, quello che ha ricevuto il maggior numero di voti - ed in caso di parità, quello più anziano d'età - sarà responsabile di convocare gli altri 9 Consiglieri eletti entro 30 giorni dall'Assemblea elettorale, secondo le modalità di cui all'Art. 18 dello Statuto.

Articolo 8 La convocazione del Consigliere designato dall'ENCI avverrà dopo che l'ENCI avrà reso noto alla Segreteria del C.I.S.P. la designazione medesima. In assenza di tale designazione, la convocazione è rivolta ai 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea ed ai Sindaci. In attesa della designazione da parte dell'ENCI, le convocazioni sono recapitate per conoscenza all'ENCI.

Articolo 9 L'Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo, convocata secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, deve includere la formalizzazione dell'accettazione delle cariche elettive e l'elezione delle Cariche di cui all'art. 17 dello Statuto. L'accettazione delle cariche deve essere confermata per iscritto e firmata dai singoli eletti ed il relativo documento sarà messo agli atti.

Articolo 10 Qualora uno o più Consiglieri, o Sindaci, o Componenti il Collegio dei Probiviri rinunciassero all'incarico entro la prima riunione di Consiglio, comunicando per iscritto la rinuncia medesima, subentreranno nelle cariche i primi non eletti nell'ordine, così come appare dal Verbale dell'Assemblea elettorale.

Articolo 11 La prima riunione di Consiglio, convocata secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, viene presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il numero maggiore di voti ed in caso di parità da quello più anziano di età solo per l'espletamento dell'O.d.G. relativo all'accettazione delle cariche e all'elezione del Presidente. Il Presidente così eletto assume la presidenza della riunione per la discussione degli altri argomenti eventualmente previsti dall'O.d.G. Funzionamento della Commissione di Disciplina (Probiviri)

Articolo 12 Chiunque può chiedere che la Commissione dia corso al procedimento disciplinare mediante invio alla Commissione stessa di un esposto contenente:

a) nome e cognome e domicilio del ricorrente;

b) nome e cognome e domicilio dell'incolpato;

c) la descrizione precisa di fatti;

d) l'indicazione di tutti gli elementi probatori.

Al Presidente e al Consiglio Direttivo è data facoltà di denunziare alla Commissione, anche d'ufficio, chiunque sia incorso nelle infrazioni di cui all'art. 26 dello Statuto. Ogni denuncia debitamente sottoscritta deve pervenire entro 90 giorni dalla commissione del fatto denunciato o dalla data in cui il denunciante, il Presidente o il Consiglio Direttivo ne siano venuti a conoscenza. In caso di particolare gravità dopo la contestazione dell'addebito, la Commissione può sospendere cautelativamente l'incolpato sino all'esito definitivo del procedimento disciplinare. La sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale motivato.

Il Segretario della Commissione ricevuto il ricorso provvede alla formazione del fascicolo e all'iscrizione della pratica nell'apposito registro; contesta all'incolpato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti a suo carico concedendogli il termine di giorni quindici per presentare le sue difese scritte ed addurre tutte le prove a sua discolpa. Il termine decorre dalla data in cui l'incolpato ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione.

Le decisioni devono essere collegiali e prese, per lo meno, a maggioranza. Esse devono essere motivate e devono contenere, oltre una succinta enunciazione dei fatti, le indicazione delle norme violate, nonché delle prove raccolte che convalidano il convincimento di responsabilità dell'incolpato medesimo e la sanzione irrogata tra quelle previste dallo Statuto. Le decisioni definitive devono essere poste immediatamente in esecuzione dal Consiglio Direttivo. Nei casi nei quali si astata applicata la sanzione dell'esclusione di un Socio, la Commissione di Disciplina avanzerà la proposta motiva di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. In caso di rigetto, il procedimento dovrà essere riesaminato dalla stessa commissione per l'applicazione di una diversa sanzione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio socio che sia iscritto al Club verranno addottati anche da questo.

Per quanto non espressamente previsto verranno applicate le norme relative al procedimento disciplinare così come regolato dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I.

 
 
 
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